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Parere del Consiglio di Stato sulla istituz. del 1° maresciallato
CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente
I.
Nessuna disposizione di legge e di regolamento contempla espressamente l'ipotesi
che la Camera dei Deputati sia convocata d'urgenza.
Tuttavia, tale convocazione (s'intende nel periodo della Sessione Parlamentare)
deve ritenersi consentita dal principio generale, riaffermato in molte norme
regolamentari, che attribuiscono al Presidente della Camera dei Deputati ampi
poteri discrezionali su tutto ciò che riguarda il funzionamento della
Camera stessa.
II.
Secondo l'art. 5 dello Statuto, "Ogni proposta di legge deve essere dapprima
esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori
preparati". A sua volta, l'art. 46 del Regolamento della Camera dei Deputati
prescrive che su ogni disegno di legge deve essere presentata una relazione,
da stamparsi e distribuirsi ventiquattro ore prima che si apra la discussione,
salvo il caso che la Camera determini altrimenti.
È fuori dubbio che non solo l'art. 46 del Regolamento, ma lo stesso
art. 55 dello Statuto non contengono norme cogenti, la cui osservanza sia
richiesta ai fini della costituzionalità della legge.
Si tratta di norme che attengono ai c. d. interna corporis, che sono internamente
sottratti ad ogni controllo, che non sia esso stesso interno, cioè
del Presidente. Ciò è pacificamente ammesso dalla dottrina1
e discende dalla prerogativa attribuita dall'art. 61 dello Statuto a ciascuna
Camera di determinare liberamente il modo secondo il quale abbia ad esercitare
le proprie funzioni; prerogativa che si esercita non solo dettando, in questa
materia proprie norme interne ma anche giudicando caso per caso, del modo
con cui, sia queste norme interne, sia le norme statutarie e, in genere, legislative,
siano state osservate a proposito di una data legge.
Si noti che questo principio non è esclusivo del diritto italiano,
ma è consacrato da una consuetudine generale di diritto parlamentare,
che fa capo al diritto inglese.
III.
La creazione di nuovi gradi militari spetta al Potere Legislativo.
Anzitutto, non c'è materia sottratta alla competenza del potere legislativo,
nemmeno quando si tratti di materie che possano formare oggetto di norme del
potere esecutivo.
In secondo luogo, la facoltà del potere esecutivo di emanare norme
giuridiche in conformità della Legge del 31 gennaio 1926, N, 100, non
si estende all'ordinamento dell'Esercito. Nella circolare di S. E. il Capo
del Governo per l'applicazione della legge suddetta, si legge testualmente:
"La facoltà regolamentare di organizzazione in confronto dello
Stato, riguarda unicamente le Amministrazioni di esso; e però, là
ove non si tratti di vera e propria organizzazione amministrativa, ma di una
istituzione fondamentale dello Stato, come l'Esercito, l'ordinamento di tale
istituzione esula senz'altro dall'ambito regolamentare per entrare esclusivamente
in quello legislativo".
Quindi nuovi gradi militari non solo si possono, ma si debbono istituire mediante
leggi formali.
IV.
Istituiti con legge i nuovi gradi militari, questi potrebbero essere conferiti
alle singole persone, mediante Decreti Reali, essendo il Re, com'è
noto, il Capo dell'Esercito (art. 5 Statuto) e comprendendosi, in questa prerogativa
regia per un principio generale e per pratica costante, la facoltà
di nominare alle varie cariche militari.
Senonché, nel caso concreto, non si è voluto soltanto disporre
positivamente l'attribuzione dei nuovi gradi a S. M. il Re e a S. E. il Capo
del Governo, ma si è voluto altresì escludere che i gradi medesimi
possano essere conferiti ad altri personaggi.
Tale esclusione, cioè tale disposizione negativa, doveva necessariamente
formare oggetto di una legge formale.
V.
Il conferimento simultaneo al Capo dello Stato e al Capo del Governo dei gradi
di Primo Maresciallo dell'Impero è pienamente legittimo, anche dal
punto di vista costituzionale, per l'ovvia considerazione che tale conferimento
non deroga alla disposizione statutaria per cui il Re è il Capo Supremo
dell'Esercito.
Roma, 2 aprile 1938-XVI.
F/° S. Romano
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